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Regesto

Art. 49 e 50 Cost., art. 9 CEDU; dispensa generale per motivi religiosi dall'obbligo di frequentare la scuola il sabato.
Anche se la Costituzione, nel garantire la libertà di credenza, di coscienza e di culto, riserva l'adempimento dei doveri di cittadino, ciò non dispensa dall'obbligo di disciplinare tali doveri in modo conforme alla Costituzione. Il cantone non può pertanto limitare la libertà religiosa in misura eccedente quanto richiesto dall'interesse pubblico e consentito dal principio della proporzionalità (precisazione della giurisprudenza; consid. 1 e 2).
Criteri per esaminare la costituzionalità di una decisione che, in base a una legislazione cantonale restrittiva, rifiuta di accordare una dispensa generale, fondata su motivi religiosi, dall'obbligo di frequentare la scuola il sabato (consid. 3 e 4).
Decisione annullata perché il Tribunale amministrativo, misconoscendo la situazione giuridica, non ha esaminato l'indispensabile conformità alla Costituzione della decisione, benché avesse seri dubbi sulla proporzionalità di quest'ultima (consid. 5).

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Articolo: Art. 49 e 50 Cost., art. 9 CEDU