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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 23 cpv. 4 e cpv. 8 OAINF, art. 4 cpv. 1 Cost.: Indennità giornaliera in caso di attività stagionale. È contrario al principio di parità di trattamento di stabilire l'indennità giornaliera in modo diverso a seconda che l'assicurato sia vittima di un infortunio o di una ricaduta durante il periodo in cui non lavora.
Se la ricaduta interviene nella stagione morta l'indennità giornaliera deve essere fissata non giusta il cpv. 8, ma, per analogia, secondo il cpv. 4 seconda frase dell'art. 23 OAINF.

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referenza

Articolo: Art. 23 cpv. 4 e cpv. 8 OAINF, art. 4 cpv. 1 Cost., art. 23 OAINF