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Regesto

Regolamentazione delle relazioni personali con il figlio di un padre che non è sposato con la madre. Rimedi di diritto federale. Esigenze poste alla procedura cantonale (art. 275 cpv. 1 CC e art. 44 OG; art. 6 n. 1 CEDU, art. 361 CC e art. 54 cpv. 2 Tit. fin. CC; art. 64 CEDU).
1. Se le autorità tutorie prendono delle misure concernenti i rapporti personali di un padre con il proprio figlio, quest'ultimo non è legittimato a proporre ricorso per riforma al Tribunale federale (conferma della giurisprudenza; consid. 2).
2. La "dichiarazione interpretativa" rilasciata nel 1988 dal Consiglio federale con riferimento all'art. 6 n.1 CEDU costituisce una riserva inammissibile. Per tale ragione, i Cantoni devono regolare le competenze in materia di tutela in modo tale che le decisioni concernenti le relazioni personali possano essere esaminate da un tribunale, perlomeno nella procedura di ricorso (consid. 5 a consid. 7).

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Articolo: art. 6 n. 1 CEDU, art. 275 cpv. 1 CC, art. 44 OG, art. 361 CC seguito...