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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 33 LCA; contratto di assicurazione contro la responsabilitą civile d'impresa; esclusione della copertura assicurativa per cose affidate.
1. Criteri per l'interpretazione di una clausola contrattuale che limita la copertura del rischio assicurato (consid. 1a). Caso previsto dalla clausola della cosa affidata nell'assicurazione contro la responsabilitą civile d'impresa (consid. 1b).
2. Rifiuto dell'assicuratore, sulla base di tale clausola, di coprire il danno risultante dalla perdita di un mazzo di chiavi affidato a un'impresa incaricata della manutenzione e della pulizia di un centro commerciale; rifiuto reputato giustificato (consid. 2a).
3. Nozione della cosiddetta clausola "d'attivitą" ("Bearbeitungsklausel") (consid. 2b).

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referenza

Articolo: Art. 33 LCA