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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 17a OPC; art. 3 cpv. 1 lett. f e cpv. 6 LPC.
- L'art. 3 cpv. 6 LPC assegna al Consiglio federale la competenza di disciplinare l'ammortamento delle parti di sostanza cui l'assicurato ha rinunciato giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (consid. 3c/aa).
- Le disposizioni adottate all'art. 17a OPC e alla lettera a, primo cpv., delle norme transitorie della modificazione del 12 giugno 1989 sono conformi a legge e Costituzione (consid. 3c/cc).
- La giurisprudenza anteriore concernente l'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC, secondo cui era inammissibile l'ammortamento delle parti di sostanza cui si era rinunciato, non è applicabile nell'ambito dell'art. 17a OPC (consid. 3c/bb).

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referenza

Articolo: art. 3 cpv. 6 LPC