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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Foro dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1, art. 48 e art. 50 cpv. 2 LEF).
Il debitore che lascia il proprio domicilio in Svizzera non può più essere escusso in tale foro ordinario dell'esecuzione.
Decisivo è l'insieme delle circostanze personali dell'interessato: il deposito dei documenti costituisce solo un indizio dell'intenzione di stabilirsi durevolmente, il quale va apprezzato in modo indipendente.
Per un'esecuzione nel luogo di dimora in Svizzera, una presenza fortuita del debitore non è sufficiente.
In caso di domicilio all'estero o in assenza di un domicilio stabile, il debitore può essere escusso al domicilio speciale da lui eletto; il luogo di pagamento di una cambiale costituisce un tale domicilio solo se l'indicazione del luogo è chiara.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 46 cpv. 1, art. 48 e art. 50 cpv. 2 LEF