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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 4 e 34quater cpv. 3 Cost., art. 49 LPP; parità di trattamento in materia di contributi.
Potere dell'autorità, designata da ogni Cantone in virtù dell'art. 61 cpv. 1 LPP, per vigilare sugli istituti di previdenza con sede sul suo territorio (consid. 2).
Libertà operativa di cui godono gli istituti di previdenza giusta l'art. 49 LPP (consid. 3).
Non implica una disparità di trattamento tra gli assicurati che non sia giustificata da differenze oggettive un sistema, secondo cui l'aumento di guadagno dovuto a promozione viene finanziato mediante un richiamo di contributi, allorché gli aumenti che intervengono nell'ambito di una normale carriera lo sono mediante il contributo base (consid. 4).
Possibilità per l'istituto di previdenza in questione di offrire in ogni tempo, conformemente all'art. 65 cpv. 1 LPP, garanzia di poter adempiere gli impegni assunti (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 49 LPP, Art. 4 e 34quater cpv. 3 Cost., art. 61 cpv. 1 LPP, art. 65 cpv. 1 LPP