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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 2 Disp. trans. Cost.; art. 57 cpv. 5 OG, art. 688 CC, art. 64 e 65 della legge ginevrina di applicazione al codice civile e al codice delle obbligazioni, del 7 maggio 1981 (LACC); principio dell'esame preventivo del ricorso di diritto pubblico, distanza delle piantagioni.
Va esaminata nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico la questione pregiudiziale volta a sapere quale diritto - federale o cantonale - si applichi alle sanzioni delle norme che i Cantoni hanno adottato in virtù dell'art. 688 CC in merito alla distanza delle piantagioni (consid. 1).
L'art. 688 CC contiene una riserva propria, attributiva di competenza, giusta l'art. 5 CC. Esso autorizza i Cantoni non solo a stabilire le distanze che i proprietari devono rispettare per le loro piantagioni, ma pure a determinare le sanzioni per la violazione delle regole che essi hanno fissato in tale materia (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 688 CC, art. 57 cpv. 5 OG, art. 5 CC