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Regesto

Art. 16 cpv. 2 LCStr e art. 22 cpv. 1 LCStr; art. 30 cpv. 4 OAC; revoca a scopo di ammonimento dopo un'infrazione commessa all'estero senza che le autorità straniere abbiano proibito l'uso della licenza di condurre svizzera.
Dopo un'infrazione alle regole della circolazione commessa all'estero, le autorità del luogo di domicilio devono esaminare se deve essere pronunciata una misura nei confronti del conducente colpevole (conferma della giurisprudenza; consid. 2) e cị anche quando lo Stato straniero ha rinunciato a proibire l'uso della licenza di condurre svizzera (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 16 cpv. 2 LCStr, art. 22 cpv. 1 LCStr, art. 30 cpv. 4 OAC