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Regesto

Azione di disconoscimento di debito; cessione della pretesa (art. 83 LEF).
Non è necessario che la parte convenuta nella causa volta al disconoscimento del debito fosse già titolare del credito litigioso al momento della notifica del precetto esecutivo. Basta ch'essa si faccia cedere il credito dopo la stesura del precetto, a condizione che tale credito fosse già esigibile quando la procedura esecutiva è stata avviata (consid. 3-5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 83 LEF