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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 26 cpv. 2 LCStr, art. 4 cpv. 3 e art. 29 cpv. 2 ONC; obblighi di prudenza nei confronti di fanciulli nella circolazione stradale.
La particolare prudenza verso i fanciulli che, giusta l'art. 26 cpv. 2 LCStr, deve essere usata da parte del conducente di veicoli (principio della diffidenza), deve essere osservata anche se il fanciullo č accompagnato da un adulto. Il conducente puņ fare affidamento sul comportamento corretto del fanciullo, intenzionato ad attraversare una strada, solamente se la persona che lo accompagna lo tiene manifestamente per la mano oppure in un altro modo altrettanto fermo (consid. 2 e 3).

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Articolo: Art. 26 cpv. 2 LCStr, art. 4 cpv. 3 e art. 29 cpv. 2 ONC