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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 74 e 75 LAI; art. 108 segg. OAI; art. 129 cpv. 1 lett. c OG: Sussidi alle associazioni centrali delle organizzazioni private dell'aiuto agli invalidi e ai centri di formazione degli specialisti dell'integrazione professionale.
La legislazione federale conferisce alle associazioni centrali e ai centri di formazione degli specialisti un diritto a sussidi. Ne consegue pertanto che un ricorso di diritto amministrativo concernente l'assegnazione o il rifiuto di tali sussidi è ricevibile.
La prassi amministrativa, secondo cui un'organizzazione può beneficiare dei sussidi soltanto alla condizione che almeno la metà delle ore di lavoro prestate sia consacrata a delle attività ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 lett. a-d LAI oppure che almeno la metà della "clientela" sia costituita da persone handicappate, è conforme alla delega di competenza contenuta all'art. 75 cpv. 1 LAI.

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referenza

Articolo: Art. 74 e 75 LAI, art. 75 cpv. 1 LAI