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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 52 LAVS; art. 81 OAVS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002); art. 52 cpv. 1 e 2, art. 56, art. 57 e art. 60 LPGA: Diritto transitorio.
Se l'azione di risarcimento danni è stata promossa ancora nel 2002, la procedura si determina secondo le disposizioni del vecchio diritto, altrimenti si applica il nuovo diritto. In quest'ultima evenienza, se l'assicurato si oppone alla decisione amministrativa, la cassa di compensazione deve rendere una decisione su opposizione impugnabile in via di ricorso.

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referenza

Articolo: Art. 52 LAVS, art. 81 OAVS, art. 56, art. 57 e art. 60 LPGA