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Scrittura d'origine
 

Regeste

Art. 9 BÜPF; Verwertbarkeit von Zufallsfunden.
Die Verwertung von Zufallsfunden gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. b BÜPF setzt nicht voraus, dass im Zeitpunkt der Überwachungsanordnung bereits ein Tatverdacht bezüglich der neu entdeckten Straftaten bestanden hat (E. 6.4).

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referenza

Articolo: Art. 9 BÜPF, Art. 9 Abs. 1 lit. b BÜPF