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Regesto

Art. 3, 49 e 80 Cost.; regolamento transitorio ginevrino concernente l'allevamento, l'acquisto e la detenzione di cani pericolosi o potenzialmente pericolosi.
La legislazione federale in materia di protezione degli animali non proibisce ai Cantoni di promulgare delle disposizioni di polizia volte a prevenire aggressioni da parte di cani nei confronti delle persone (consid. 2).
I provvedimenti d'urgenza promulgati a tale titolo dal Canton Ginevra (interdizione di riprodurre in allevamento cani pericolosi; regime autorizzativo per acquistare e detenere simili cani; [...]) ossequiano le esigenze dell'art. 36 Cost.; in particolare non necessitano di una base legale formale e sono proporzionati allo scopo perseguito, date - segnatamente - le conseguenze potenzialmente gravi che possono scaturire da un'aggressione da parte di cani (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 3, 49 e 80 Cost., art. 36 Cost.