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Regesto

Art. 56 e art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal; art. 25 cpv. 1 e 2 LPGA; economicità della cura; diritto di chiedere la restituzione; perenzione.
È di principio ammesso il diritto degli assicuratori malattia di chiedere la restituzione di prestazioni ad un ospedale che dispone di un numero di letti maggiore a quanto consentito dalla pianificazione ospedaliera cantonale (consid. 3).
Qualora non sia prevista una procedura obbligatoria di conciliazione e debba quindi essere promossa direttamente azione innanzi al tribunale, il termine di perenzione è rispettato tramite un atto precedente mediante il quale il creditore (assicuratore malattia) fa valere la sua pretesa (in restituzione delle prestazioni) nei confronti del debitore (fornitore delle prestazioni) in modo appropriato (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 25 cpv. 1 e 2 LPGA