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Scrittura aggrandita
 

Regesto a

Art. 16b cpv. 1 e art. 16c cpv. 1 LCStr; superamento della linea di sicurezza e gravità dell'infrazione.
Il superamento della linea di sicurezza costituisce, da un punto di vista oggettivo, una violazione grave delle norme della circolazione stradale. Nel caso concreto, il ricorrente ha superato la linea di sicurezza deliberatamente, solo per convenienza personale. La sua infrazione non può quindi essere ritenuta lieve, anche se la manovra non ha provocato un pericolo concreto (consid. 3).

Regesto b

Art. 15a cpv. 4 LCStr; scadenza della licenza di condurre in prova.
La scadenza della licenza di condurre in prova non è legata al fatto che la revoca precedente sia stata eseguita o che la relativa decisione sia cresciuta in giudicato. Del resto, l'annullamento della licenza di condurre in prova non dipende dalla gravità dell'infrazione. L'elemento determinante è piuttosto la presenza di una precedente infrazione che abbia comportato la revoca della licenza di condurre (e la proroga del periodo di prova) e di una seconda infrazione che comporta pure una revoca. Una seconda infrazione provoca così l'annullamento della licenza di condurre in prova anche se la revoca pronunciata per la prima infrazione non è ancora cresciuta in giudicato e/o non è ancora stata eseguita (consid. 5 e 6).

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referenza

Articolo: Art. 16b cpv. 1 e art. 16c cpv. 1 LCStr, Art. 15a cpv. 4 LCStr