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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 216 CC, vecchio art. 214 cpv. 3 CC e art. 10 tit. fin. CC; convenzione matrimoniale.
L'osservanza dei requisiti formali della convenzione matrimoniale è necessaria e sufficiente per modificare in favore del coniuge superstite la partecipazione all'aumento che risulta dalla liquidazione del regime matrimoniale. Tale regola vale sia per il regime della partecipazione agli acquisti sia per quello dell'unione dei beni della legge anteriore (consid. 4.2 e 4.3).

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referenza

Articolo: Art. 216 CC, art. 214 cpv. 3 CC, art. 10 tit. fin. CC