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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 117 LStr; partecipazione di un candidato straniero, non autorizzato a lavorare in Svizzera, a una procedura di reclutamento.
L'autorizzazione a esercitare un'attivitą lucrativa in Svizzera deve esistere dopo la conclusione del contratto di lavoro e al momento dell'entrata in funzione. La candidatura a un posto di lavoro e la partecipazione a una procedura di reclutamento non necessitano alcuna autorizzazione corrispondente. Il datore di lavoro, che fa lavorare a titolo di prova un candidato straniero in vista di un'eventuale assunzione, non lo impiega ai sensi dell'art. 117 LStr (consid. 1).