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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 62d cpv. 1 CP; art. 31 cpv. 4 Cost.; art. 5 n. 4 CEDU; misura terapeutica stazionaria; esame della liberazione e della soppressione; autorità competente.
Il controllo annuale previsto dall'art. 62d cpv. 1 CP dev'essere effettuato da un'autorità giudiziaria. La competenza di un'autorità amministrativa a pronunciarsi in prima istanza è tuttavia ammissibile, purché un rimedio giuridico sia esperibile innanzi a un'autorità giudiziaria dotata di pieno potere d'esame e garantisca così la via giudiziaria prevista dagli art. 31 cpv. 4 Cost. e 5 n. 4 CEDU (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 62d cpv. 1 CP, art. 31 cpv. 4 Cost., art. 5 n. 4 CEDU