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Regesto

Art. 112 cpv. 1 lett. b LTF e art. 82 cpv. 4 CPP; obbligo di motivazione dell'autorità di ricorso.
Una decisione deve esporre chiaramente gli accertamenti fattuali sui quali il tribunale si è fondato e le considerazioni giuridiche da questi desunte (consid. 1.2.1).
La possibilità di rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore (art. 82 cpv. 4 CPP) dev'essere utilizzata con riserbo. In caso di fatti contestati e della sussunzione giuridica, un rimando entra in considerazione solo se l'autorità di ricorso condivide (pienamente) le considerazioni dell'istanza inferiore (consid. 1.2.3).

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referenza

Articolo: art. 82 cpv. 4 CPP, Art. 112 cpv. 1 lett. b LTF