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Regesto

Art. 431 cpv. 1 CPP; condizioni di detenzione illecite; scelta del modo di riparazione.
Per quanto concerne il modo e la misura dell'indennizzo fondato sugli art. 429 segg. CPP, è possibile ispirarsi alle regole generali degli art. 41 segg. CO (consid. 4.1). La scelta del genere di indennizzo non spetta all'imputato, ma è lasciata all'apprezzamento del giudice. In concreto, a titolo di riparazione per la detenzione illecita i giudici cantonali hanno ridotto la pena, laddove l'imputato aveva postulato un indennizzo finanziario. Questo modo di riparazione, che s'ispira alla soluzione prevista dall'art. 431 cpv. 2 CPP, non presta il fianco a critiche (consid. 4.3).

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referenza

Articolo: Art. 431 cpv. 1 CPP, art. 431 cpv. 2 CPP