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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 32, 33 cpv. 3 e art. 55a CP, art. 11 cpv. 1 e art. 320 cpv. 4 CPP; abbandono del procedimento fondato sull'art. 55a CP; principio "ne bis in idem"; indivisibilità della querela e della desistenza dalla stessa.
La condanna di un coniuge per titolo di vie di fatto ai danni di sua moglie, pronunciata nell'ambito di una procedura separata relativa a una rapina, viola l'art. 55a CP e il principio "ne bis in idem", qualora il procedimento penale nei confronti dei coniugi per titolo di vie di fatto reciproche commesse in un determinato arco temporale sia stato antecedentemente abbandonato in applicazione dell'art. 55a CP con una decisione cresciuta in giudicato (consid. 4).
La richiesta volta alla sospensione del procedimento, rispettivamente il consenso alla domanda in questo senso dell'autorità competente (art. 55a cpv. 1 lett. b CP) e la mancata revoca del consenso alla sospensione del procedimento nel termine previsto a tal fine (art. 55a cpv. 2 CP) equivalgono a una desistenza dalla querela. Il principio dell'indivisibilità del perseguimento penale applicabile ai reati perseguibili a querela di parte impone l'abbandono del procedimento anche nei confronti del terzo che avrebbe partecipato alle vie di fatto del coniuge (consid. 5.1-5.3). Negato l'obbligo dell'autorità di informare in merito all'indivisibilità del perseguimento penale (consid. 5.4).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 55a CP, art. 11 cpv. 1 e art. 320 cpv. 4 CPP, art. 55a cpv. 1 lett. b CP, art. 55a cpv. 2 CP