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Regesto

Segreto professionale del medico di fiducia di un datore di lavoro; art. 321 CP.
Il medico di fiducia, incaricato da un datore di lavoro di valutare la capacità lavorativa di un lavoratore, è tenuto al segreto professionale secondo l'art. 321 n. 1 CP (consid. 1.2).
Sulla base dell'autorizzazione del lavoratore di consegnare un certificato medico al datore di lavoro, il medico di fiducia non può fornire a quest'ultimo informazioni che esulano dall'ambito dell'art. 328b CO (consid. 2.3).

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referenza

Articolo: art. 321 CP, art. 321 n. 1 CP, art. 328b CO