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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Vecchio art. 42 cpv. 2, vecchio art. 43 cpv. 1 CP; pena con condizionale parziale in caso di precedenti condanne; circostanze particolarmente favorevoli.
Nel sistema legale a livelli la pena con condizionale parziale costituisce una soluzione mediana tra la sospensione condizionale della pena (pena totalmente sospesa) e la sua esecuzione (pena da espiare). La sospensione condizionale parziale si applica alle pene detentive da uno a due anni, comprese nell'intersezione dei campi d'applicazione della condizionale totale e di quella parziale, quando una pena completamente sospesa non appare sufficiente in un'ottica di prevenzione speciale e la sospensione di almeno una parte della pena esige l'esecuzione dell'altra parte. Le condizioni soggettive del vecchio art. 42 CP valgono anche nell'ambito del vecchio art. 43 CP, ciò vuol dire che è possibile sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena unicamente in assenza di una prognosi sfavorevole (consid. 3.1.1).
La sospensione condizionale parziale della pena è possibile anche alle condizioni di cui al vecchio art. 42 cpv. 2 CP. Ulteriori condanne ("recidiva") non costituiscono un motivo oggettivo per escludere una pena con condizionale, di modo che anche la forma più grave della pena con condizionale parziale deve poter essere pronunciata se è ragionevolmente possibile prevedere che l'autore superi con successo il periodo di prova (precisazione della giurisprudenza; consid. 3.1.2).
Nell'esame dell'esistenza di circostanze particolarmente favorevoli ai sensi del vecchio art. 42 cpv. 2 CP occorre prendere in considerazione l'effetto prevedibile della pena con condizionale parziale, che può permettere di formulare una migliore prognosi legale (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3.2).

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referenza

Articolo: art. 42 cpv. 2 CP, art. 43 cpv. 1 CP, art. 42 CP, art. 43 CP