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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 189 segg., art. 187 CP; concretizzazione della giurisprudenza relativa alla tutela della libertà sessuale dei fanciulli, con particolare riguardo alla situazione di costrizione derivante da pressioni psicologiche esercitate da un autore vicino alla vittima; conferma della giurisprudenza sul concorso tra coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli.
La fattispecie penale di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere è applicabile ai casi in cui non è possibile attendersi dal bambino che opponga un rifiuto agli atti sessuali, in quanto non ancora in grado di capirli. Un'incapacità di discernimento dovuta unicamente all'età va ammessa solo con riserbo. La fine dell'incapacità di discernimento si determina sulla base delle circostanze del singolo caso. Occorre rinunciare a stabilire un limite di età fisso (consid. 3.5.3).
Se la capacità di discernimento è data, l'autore appartenente alla ristretta cerchia sociale del bambino può esercitare pressioni su di lui anche senza l'uso attivo di costrizioni o il ricorso alla minaccia di svantaggi e può pertanto rendersi colpevole di coazione sessuale. L'autore che fa credere al bambino che gli atti sessuali siano normali, qualcosa di bello o un favore, lo pone in una situazione senza via d'uscita, parimenti compresa da questa fattispecie penale. Risulta decisivo sapere se è possibile attendersi dal bambino che si opponga autonomamente agli abusi, tenuto conto della sua età, della sua situazione familiare e sociale, della vicinanza e del ruolo dell'autore nella sua vita, della fiducia che ripone in lui e del modo in cui sono commessi gli atti sessuali (consid. 3.5.5).
Non è possibile dedurre una partecipazione volontaria agli atti sessuali dal fatto che bambini dell'età come quella del caso concreto (da otto anni e mezzo fino a dieci anni e mezzo) vi si lasciano coinvolgere senza opporsi, trattandosi sempre e solo di una presunta volontà (consid. 3.5.6).
Se l'autore si assicura uno stato di costrizione creando e mantenendo un contesto di segretezza, si può senz'altro ritenere che per il bambino perduri la mancanza di vie di uscita (consid. 3.5.8).

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referenza

Articolo: art. 187 CP