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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 42 cpv. 1-3 LAI; art. 35ter, art. 37 cpv. 3 lett. e ed art. 38 OAI; definizione della nozione di istituto nell'assicurazione per l'invaliditā in relazione all'accompagnamento nell'organizzazione della realtā quotidiana.
Quando si esamina se la qualifica di istituto deve essere conferita a un'istituzione, l'estensione e l'intensitā delle prestazioni d'assistenza fornite dall'istituzione devono essere considerate in maniera appropriata (consid. 6.1). L'assegno per grandi invalidi fondato sul bisogno d'accompagnamento nell'organizzazione della realtā quotidiana ha per scopo di impedire o almeno di ritardare nella misura del possibile l'entrata nelle istituzioni di assicurati che vivono al loro domicilio. Questo obiettivo sarebbe persino privato d'efficacia se forme di alloggi collettivi con effettive prestazioni d'assistenza di una durata inferiore a due ore per settimana fossero giā da qualificare come istituti nel senso dell'assicurazione per l'invaliditā e, di conseguenza, un assegno per grandi invalidi fondato sull'accompagnamento nell'organizzazione della realtā quotidiana fosse rifiutato ai residenti giā per questo motivo (consid. 6.2). La qualifica di istituto deve subito essere negata all'offerta di alloggi protetti della cittā di Zurigo (Bewo), nella quale la grande maggioranza dei bisogni minimi relativi all'accompagnamento nell'organizzazione della realtā quotidiana deve essere coperta altrimenti (consid. 7).

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Articolo: Art. 42 cpv. 1-3 LAI, art. 38 OAI