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Regesto

Esecuzione in seguito a sequestro. Art. 278 LEF.
In caso di sequestro collettivo, vi è identità tra il debitore colpito dal sequestro e l'escusso anche quando l'esecuzione è diretta contro uno solo dei debitori colpiti dal sequestro.
Anche in siffatto caso, l'ufficio deve dar seguito alla domanda di esecuzione per l'intero credito su cui è fondato il sequestro. Se il debitore intende contestare l'obbligo solidale, può fare opposizione.

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referenza

Articolo: Art. 278 LEF