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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Delega legislativa.
In quanto la costituzione non glielo vieti, l'autorità legislativa può, sebbene non in modo generale, almeno per una determinata materia, delegare il suo potere di legiferare a un altro organo statale e abilitarlo a istituire regole di diritto mediante ordinanza legislativa in vece e luogo del legislatore. Nell'ambito della delega, quest'altro organo statale può anche essere autorizzato a scostarsi dalle regole legali generali che disciplinano la materia di cui si tratta.
Gli art. 45, 46 lett. e, 47, 54, 65 e 101 della costituzione sangallese non vietano detta delega legislativa.