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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 61 cpv. 4 e 154 num. 1 cpv. 2 CP.
1. Nella pubblicazione della sentenza, obbligatoria per il caso in cui l'autore fa mestiere della messa in circolazione di merci falsificate, si deve sempre indicare il nome.
2. La designazione dell'organo in cui deve essere effettuata la pubblicazione deve confarsi allo scopo della medesima.