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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Comunione degli obbligazionisti di una società anonima.
1. Ammortamento anticipato (art. 1170 num. 6 CO) del capitale in obbligazioni, mediante parziale rimborso in contanti e parziale conversione in azioni (art. 1170 num. 9 CO). Anche gli interessi ancora dovuti sino all'estinzione, normale o anticipata, del prestito, possono essere convertiti. Il valore nominale delle azioni consegnate non può superare l'ammontare del capitale convertito e degli interessi (consid. 2).
2. Condizioni dell'approvazione delle deliberazioni degli obbligazionisti.
a) Per quanto riguarda il capitale, necessita di prendere le misure di cui lo Stato assicura l'esecuzione grazie a un soccorso concesso alla debitrice in vista di miglioramenti tecnici e secondo gli art. 56 sgg. della legge sulle ferrovie del 20 dicembre 1957. Art. 1177 num. 2 CO.
b) Gli interessi comuni degli obbligazionisti sono sufficientemente tutelati per quanto concerne il capitale, che la debitrice non potrebbe rimborsare con i propri mezzi, e gli interessi, il cui ammortamento presenta dei vantaggi anche per i creditori. Intenzione di evitare che gli azionisti siano indebitamente favoriti. Art. 1177 num. 3 CO, (consid. 3).
3. L'iscrizione dell'aumento del capitale è richiesta sulla scorta della deliberazione dell'assemblea degli azionisti e di quella degli obbligazionisti, approvata dall'autorità del concordato, rispettivamente dal Tribunale federale, dalle quali risulta che le nuove azioni sono liberate mediante la compensazione risultante dalla conversione di obbligazioni (consid. 4).