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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Annullamento di un sequestro a motivo dell'inesistenza dell'oggetto sequestrato. Art. 271 sgg. LEF.
Un credito sequestrato, designato individualmente, può essere considerato come inesistente dall'ufficio di esecuzione soltanto se non vi è dubbio che esso non è mai esistito o che è stato validamente estinto.

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referenza

Articolo: Art. 271 sgg. LEF