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Regesto

Successione di uno Svizzero il cui ultimo domicilio era all'estero.
1. La successione di uno Svizzero che aveva il suo ultimo domicilio in Italia è sottoposta alla giurisdizione del luogo d'origine; essa è quindi retta dal diritto svizzero. Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868; art. IV del protocollo concernente l'esecuzione di questo trattato. Uguale soluzione secondo l'art. 28 LR combinato con la legislazione italiana. Se lo Svizzero è cittadino di piú luoghi, quale di questi è determinante? Art. 22 cpv. 3 CC (consid. 1).
2. Per diritto del Cantone d'origine ai sensi dell'art. 28 LR si deve intendere il diritto in vigore nel Cantone d'origine. Al diritto cantonale in vigore quando la LR è stata promulgata si è sostituito, per l'essenziale, il diritto unificato del CC (consid. 2 e 3).
3. Genesi dell'art. 59 cpv. 2 tit. fin. CC. Questa disposizione è stata pubblicata in forma valida come parte integrante della legge ed è quindi giuridicamente vincolante (consid. 4). Essa si riferisce solo al defunto che aveva l'ultimo domicilio in Svizzera e conferisce allo Svizzero domiciliato in un Cantone diverso da quello di origine il diritto di sottoporre la propria successione, mediante disposizione a causa di morte, alle regole speciali che sono state eventualmente stabilite dal suo Cantone d'origine nel quadro dell'art. 472 CC (consid. 5).
4. La successione di uno Svizzero domiciliato all'estero, a meno ch'essa non sia sottoposta al diritto straniero, soggiace al diritto federale e in particolare, per quanto riguarda la porzione legittima dei fratelli e delle sorelle, all'art. 471 num. 3 CC, non alle disposizionispeciali che il Cantone d'origine del defunto ha eventualmente stabilito. Si deve riservare anche allo Svizzero domiciliato all'estero una "professio iuris" tendente all'applicazione di questo diritto speciale? Questione lasciata indecisa (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 22 cpv. 3 CC, art. 59 cpv. 2 tit. fin. CC, art. 472 CC