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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Legato. Oggetto (art. 484 cpv. 2 e 3 CC).
1. Un diritto di abitazione può costituire oggetto di legato (consid. 1)
2. Il testatore può assegnare in proprietà al legatario una cosa determinata appartenente ad altri, oppure gravarla di un diritto reale limitato a favore del legatario; una simile volontà deve tuttavia risultare con certezza dalla disposizione a causa di morte, interpretata, occorrendo, secondo le circostanze; altrimenti il debitore del legato è liberato (consid. 2 e 3),
3. Incombe al beneficiario della disposizione provare la volontà del testatore di legare una cosa altrui (consid. 4).
4. Potere d'esame del Tribunale federale nell'interpretazione dei testamenti (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 484 cpv. 2 e 3 CC