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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Art. 350 num. 1 cpv. 1 CP. Per un'infrazione l'imputato non è perseguito che fino al giudizio (consid. 1).
2. Art. 349 cpv. 2 CP. I coautori devono, di regola, essere perseguiti e giudicati nel medesimo luogo; poco importa ch'essi abbiano o meno tutti agito nel medesimo luogo o che uno di loro abbia commesso altrove infrazioni punite con una pena più grave degli atti di cui è coautore. Deroghe sono ammissibili per motivi d'opportunità (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: Art. 349 cpv. 2 CP