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Regesto

Art. 29 cpv. 4 OG ed art. 32 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale.
L'art. 32 della convenzione deroga, quale norma speciale, al disposto generale dell'art. 29 cpv. 4 OG. Pertanto, i cittadini tedeschi domiciliati in Germania che partecipano ad un processo dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni non sono, di massima, obbligati ad eleggere domicilio nella Svizzera.

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referenza

Articolo: Art. 29 cpv. 4 OG