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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 6 cpv. 1 LMF.
1. Esigenze per la distinzione fra marche verbali aventi elementi comuni (consid. 1).
2. Pericolo di confusione fra le marche LUWA e LUMATIC (consid. 2).
3. Non vi è perenzione del diritto ad azione nel caso in cui il titolare di una marca lesa, avendo riguardo a delle relazioni commerciali, promuove l'azione solo 8 anni dopo la pubblicazione del segno controverso ma, al riguardo, ha reso avvertita la controparte ad intervalli di due o tre anni (consid. 3).
4. Il divieto di usare una marca che si presta a confusione deve essere munito d'ufficio della comminatoria della pena a'sensi del l'art. 292 CP (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 6 cpv. 1 LMF, art. 292 CP