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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Forza derogatoria del diritto federale (art. 2 Disp. trans. CF), libertą personale, libertą di commercio e d'industria (art. 31 CF); prescrizioni relative alla prostituzione stradale.
1. Una disposizione che prevede una pena per la contravvenzione a prescrizioni di polizia relative alla prostituzione stradale non viola il principio della forza derogatoria del diritto federale (consid. 2).
2. Relazione tra il diritto alla libertą personale e gli altri diritti costituzionali di libertą (nella fattispecie: libertą di commercio e d'industria) (consid. 3).
3. Le prescrizioni della cittą di Zurigo sulla prostituzione stradale non violano la Costituzione ove siano interpretate in modo conforme a quest'ultima (consid. 4).