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Regesto

Il reclamo di cui all'art. 17 LEF è ammissibile solo in quanto atto a perseguire uno scopo concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata; non lo è in quanto interposto al solo scopo di far costatare un'irregolaritào un'omissione di un'autorità di esecuzione (art. 21 LEF; conferma della giurisprudenza; consid. 2). Competenza delle autorità di vigilanza cantonali e del Tribunale federale come autorità superiore di vigilanza di prendere posizione su questioni di principio del diritto d'esecuzione, indipendentemente da un procedimento di reclamo (consid. 3).
Opposizione (art. 74 cpv. 1 LEF). Presupposti per la validità di un'opposizione dichiarata per telefono (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 17 LEF, art. 21 LEF, art. 74 cpv. 1 LEF