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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.


Sintesi dell'UFG
(2° rapporto trimestriale 2022) Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); carcerazione di sicurezza in vista di decisione giudiziaria indipendente successiva prima dell'entrata in vigore degli articoli 364a seg. CPP. Questi sei casi concernono la detenzione dei ricorrenti per ragioni di sicurezza durante diversi periodi tra il 2018 e il 2020. La detenzione era stata ordinata – prima dell'entrata in vigore degli articoli 364a seg. CPP – applicando per analogia le disposizioni del CPP che disciplinano la carcerazione provvisoria, nell'attesa di decisioni giudiziarie su domande di prolungamento di misure terapeutiche istituzionali disposte diversi anni prima (n. 18875/19, 17715/20, 42059/20) e/o su domande d'internamento dei ricorrenti (n. 30384/19, 17715/20, 40876/20). Per tutti questi casi la Corte si è chiesta se i ricorrenti siano stati privati della libertà in violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione e, in particolare, se la loro detenzione durante i periodi in questione sia stata disposta conformemente a una procedura prevista dalla legge. In due casi (n. 30384/19 e 42059/20), si è anche chiesta se i ricorrenti avessero un diritto effettivo ed esecutivo a una riparazione per la rivendicata detenzione in violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU, come stabilito dall'articolo 5 paragrafo 5 CEDU. Si tratta di casi simili alla causa I.L. contro la Svizzera del 3 dicembre 2019 (72939/16), in cui la Svizzera è stata condannata per violazione dell'articolo 5 CEDU. In queste controversie le parti hanno raggiunto una composizione amichevole. Cancellazione dal ruolo.