Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 651 cpv. 2 CC.
Quando è richiesto lo scioglimento della comproprietà, il giudice può ordinare la vendita all'incanto o la divisione in natura. Al riguardo esso deve stabilire se i beni sono divisibili in natura senza diminuirne notevolmente il valore e deve prendere la sua decisione, tenendo conto della particolare situazione, delle circostanze personali e dei bisogni nonchè dei desideri dei comproprietari. Qualora si possa presumere che le due soluzioni avranno effetti equivalenti per i due comproprietari, il giudice può ordinare la divisione in natura solo se realizzabile ragionevolmente, rispettando la quota di interessenza di ogni comproprietario.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 651 cpv. 2 CC