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Regesto

Dogane; art. 16 e 17 del Protocollo n. 3 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RU 1978, pag. 609/610): controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci.
I doveri di mutua assistenza previsti dagli art. 16 e 17 del Protocollo non escludono la possibilità di chiedere informazioni complementari ove lo Stato d'importazione abbia seri dubbi sui risultati di un controllo a posteriori effettuato dallo Stato d'esportazione (consid. 3). Nella fattispecie, le autorità doganali svizzere erano tenute a chiedere alle dogane belghe un secondo rapporto sull'autenticità dei documenti della ricorrente destinati a provare l'origine delle merci litigiose; la loro omissione al riguardo costituisce una violazione dei diritti di procedura accordati all'importatore dagli art. 12 e 29 PA, nonché delle garanzie minime sgorganti dall'art. 4 Cost. (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 16 e 17 del, art. 12 e 29 PA, art. 4 Cost.