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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 28 cpv. 4 OAINF: Determinazione del grado di invaliditā di un assicurato d'etā avanzata che non riprende l'attivitā lucrativa dopo l'infortunio.
- L'art. 28 cpv. 4 OAINF, secondo il quale il grado di invaliditā deve essere stabilito in funzione del reddito ipotetico di un assicurato di mezza etā, rispetta la delega prevista dall'art. 18 cpv. 3 LAINF e č conforme alla legge (consid. 4).
- L'art. 28 cpv. 4 OAINF non viola l'art. 36 cpv. 2, seconda frase, LAINF; l'etā avanzata, come tale, non costituisce un danno alla salute ai sensi della disposizione richiamata (consid. 5).
- L'art. 28 cpv. 4 OAINF non č criticabile dal profilo delle norme di coordinazione (art. 34 cpv. 2 LPP, art. 25 OPP 2) della previdenza professionale (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 28 cpv. 4 OAINF, art. 18 cpv. 3 LAINF, art. 34 cpv. 2 LPP, art. 25 OPP 2