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Regesto

Art. 6 cpv. 2 LAI: Condizioni assicurative. Scopo della norma: L'esigenza minima di quindici anni di domicilio in Svizzera presuppone che lo straniero o l'apolide all'insorgere dell'invaliditā conti anche una durata d'assicurazione ininterrotta di quindici anni per il fatto del domicilio (consid. 2b).
Art. 1 cpv. 2 lett. a LAVS e art. 1 LAI: Effetti dell'esenzione dall'AVS e dall'AI. Quando il richiedente č stato esonerato dall'assoggettamento all'AVS e AI nel periodo in cui era al servizio di un'organizzazione internazionale, non sono ritenuti nella durata del domicilio pretesa, per aver diritto a prestazioni AI, gli anni durante i quali non era assicurato (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 6 cpv. 2 LAI, Art. 1 cpv. 2 lett. a LAVS, art. 1 LAI