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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale chiesta dalla Repubblica delle Filippine.
Art. 1 cpv. 1 lett. b e art. 63 cpv. 3 AIMP; requisito di un procedimento penale nello Stato richiedente.
Benché lo Stato richiedente non abbia ancora aperto un vero e proprio procedimento penale, le informazioni richieste possono essergli nondimeno trasmesse quando siano destinate a servirgli come mezzi di prova in un procedimento penale che si è chiaramente impegnato ad avviare a breve termine dinanzi al tribunale competente per legge e tendente a una eventuale condanna delle persone perseguite o alla confisca dei loro beni indicati come di provenienza illecita (consid. 3a, b). Occorre ricordare previamente allo Stato richiedente il requisito di un procedimento conforme al diritto europeo e invitarlo a rispettare il principio della specialità (consid. 3c).
Reiezione, nella misura in cui è ammissibile, della censura fondata sulla prescrizione delle infrazioni di cui trattasi, qualificate come reato continuato (consid. 4).
Art. 63, art. 74 e art. 94 AIMP.
Principi applicabili alla consegna dei beni provenienti da un reato (consid. 5a, b). Nella fattispecie, la consegna dei valori bloccati in Svizzera è accordata, in linea di principio, ma il loro trasferimento è differito sino a che sia divenuta esecutoria la decisione del tribunale filippino competente per legge a pronunciarsi sulla loro restituzione agli aventi diritto o sulla loro confisca. È fissato all'uopo un termine di un anno per aprire un procedimento conforme a quanto richiesto dagli art. 4 e art. 58 Cost. e dall'art. 6 CEDU. Prima di dare esecuzione a tale decisione, le autorità dello Stato richiesto dovranno assicurarsi che essa sia stata emanata rispettando le disposizioni sopra menzionate (consid. 5c).

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referenza

Articolo: Art. 1 cpv. 1 lett. b e art. 63 cpv. 3 AIMP, Art. 63, art. 74 e art. 94 AIMP, art. 4 e art. 58 Cost., art. 6 CEDU