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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 63 CP; commisurazione della pena; requisiti concernenti la motivazione.
Ove l'autorità cantonale superiore, scostandosi dalla sentenza di prima istanza, ammetta fatti suscettibili di ridurre la pena nel quadro dell'art. 63 CP (per es., ammettendo che il danno causato dal reato sia assai minore), essa è tenuta a indicare perché pronuncia ciononostante una pena uguale a quella determinata in prima istanza.

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referenza

Articolo: Art. 63 CP