Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 3 cpv. 1 lett. b e f LPC: computo di interessi ipotetici, prodotti dal valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita, nel reddito determinante ai fini del calcolo di una prestazione complementare.
- Detti interessi sono percepiti solo alla scadenza del contratto di assicurazione; durante la durata dello stesso non sono da computare quale reddito di sostanza mobile (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) nel reddito determinante (consid. 4a).
- La mancata percezione degli interessi in corso di contratto non costituisce rinuncia ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (consid. 4b).
Art. 3 cpv. 2 LPC: computo dell'indennitā di disoccupazione nel reddito determinante ai fini del calcolo di una prestazione complementare.
Non č ritenuto privilegiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LPC (nel testo valido dopo il 1o gennaio 1987) che il reddito proveniente da un'attivitā lucrativa. Le indennitā di disoccupazione, come pure quelle di altre assicurazioni, devono essere computate integralmente (cambiamento della giurisprudenza resa in tema di indennitā giornaliere dell'assicurazione contro le malattie prima del 1o gennaio 1987; consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 3 cpv. 2 LPC, art. 3 cpv. 1 lett. b LPC