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Regesto

Art. 81 cpv. 3 OAVS.
La tempestivitā dell'esercizio di un rimedio di diritto, in concreto dell'azione di risarcimento del danno secondo l'art. 81 cpv. 3 OAVS,dev'essere determinata con certezza.
La regola della verosimiglianzapreponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non čapplicabile.

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Articolo: Art. 81 cpv. 3 OAVS