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Regesto

Art. 35 cpv. 1 LADI: Durata massima dell'indennità per lavoro ridotto.
In caso di periodo di conteggio mensile, il termine di due anni inizia a decorrere il primo giorno del mese civile per il quale l'indennità è versata per la prima volta. (consid. 2 e 3)

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Articolo: Art. 35 cpv. 1 LADI