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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Diritto di prelazione secondo l'art. 6 LPF. Esercizio del diritto: forma e termini; art. 14 LPF. Prezzo di favore secondo l'art. 12 cpv. 1 LPF.
1. Significato del termine "oggettivo" dell'art. 14 cpv. 2 LPF (consid. 1).
2. La dichiarazione di voler esercitare il diritto di prelazione, fatta con precisione e senza riserva, è valida, anche se l'autore di essa aveva lasciato intendere di essere disposto a rinunciare all'acquisto del podere, verso sostanziale indennità (consid. 2 a).
3. Un parente in linea diretta del venditore ha diritto al prezzo di favore di cui all'art. 12 cpv. 1 LPF soltanto se intende coltivare lui medesimo il podere e se ne è capace. Quando le parti avverse lo contestano, indicandone i mezzi di prova, il giudice deve procedere all'assunzione delle prove (art. 8 CC) (consid. 2 b).

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referenza

Articolo: art. 8 CC